Valore legale della firma digitale

La firma digitale negli ultimi anni è una procedura che sempre più persone scelgono, per questioni di elasticità, tempo e per diminuire l’uso del cartaceo. Sempre più diffusa, non si tratta altro che di una procedura informatica, la validazione, che attesta autenticità, integrità e il non ripudio dei documenti informatici sui quali è stata apposta. Ma qual è il valore legale della firma digitale? Vediamo di fare chiarezza e capire cosa dice la normativa.
La firma digitale può essere richiesta da tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Ognuna di queste categorie ha il diritto di dotarsi di una firma digitale valida rivolgendosi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati e autorizzati dall’AgID (Agenzia per l’Italia digitale) al rilascio della stessa.
Questi enti sono tenuti alla consegna di un certificato che deve includere informazioni precise: il valore e l’ID del certificato; l’identificazione del certificatore e la firma elettronica, l’identificazione del titolare del certificato, le chiavi pubbliche che servono per la verifica della firma ed infine il periodo di validità della firma elettronica.
Una volta in possesso di tutti questi elementi si può procedere alla firma dei documenti con la firma digitale. Tutti quelli sulla quale vi si appone hanno piena e completa validità legale, qualsiasi sia il tipo di documento.
Un sistema molto veloce che permette di scambiare in formato telematico e in modo immediato anche documenti importanti senza attendere le lungaggini della carta stampata.
La firma digitale ha, inoltre, valore probatorio, ovvero di prova. Ovviamente solo se la firma è autentica e certificata da un ente autorizzato.
Normativa
Ma cosa dice la normativa nello specifico sulla firma digitale? Se ne occupa l’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale che specifica che la firma si riferisce “in maniera univoca ad un solo soggetto” e ai documenti sui quali viene apposta.
Nello specifico, la firma digitale “integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”. Cosa si intende? Che la moderna firma digitale ha lo stesso valore della firma autografa.
Caratteristica questa che non vale per tutti i tipi di firma elettronica che, come spiega l’articolo 20 del Cad, che distingue tra firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Una semplice firma elettronica non costituisce prova di autenticità e integrità. La firma elettronica avanzata, indicata con l’acronimo, Fea, è invece riconducibile in modo unico al firmatario grazie a dati che questo può, con sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo.
Ulteriore livello di sicurezza si ottiene con la firma elettronica qualificata, la Feq, che dispone di tutte le caratteristiche sopra elencate alle quali si aggiunge un certificato elettronico qualificato con effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa e un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica. In questo modo la Feq ha il valore della firma autografa.
In conclusione dunque c’è da sottolineare che sia la firma elettronica avanzata che quella qualificata possono avere valore autografo così che un documento informatico possa essere autentico. Quello che le differenzia è il livello di sicurezza, ecco perché quella avanzata non sempre ha valoro giuridico. È valevole nel contratto fra le parti, gli accordi, le donazioni e anche nelle convezioni matrimoniali.