Il Nuovo CAD 3.0 : una (in)differente analisi su cosa ci aspetterà dal 1 Luglio 2016


Qualche giorno fa ho scritto insieme alla collega Rossella Ragosta, nostra Digital Legal Consultant , un articolo su AgendaDigitale sul nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, o meglio sullo schema di decreto che andrà a modificare il CAD così come lo conosciamo dal Dlgs 82/2005 e le successive modifiche del Dlgs 235/2010.
All’interno di questo articolo troverai diverse citazioni dell’articolo scritto per AgendaDigitale che comunque trovi in toto qui.
Quindi se vuoi puoi concentrarti prima a leggere questo.
Oggi voglio soffermarmi in una breve analisi di quello che sarà il nuovo CAD, o meglio CAD 3.0 , almeno nei punti più salienti che ritengo essere utili, riportando “pezzi” del nuovo decreto, così da darti un quadro quanto più chiaro possibile e farti fare qualche riflessione.
Ci tengo a precisare che le modifiche sono moltissime e di diverso tipo, sia tecniche sia diciamo politiche che metodologiche e che ad oggi ho commentato su uno schema che per ora è quello ufficiale, ma che potrebbe subire ulteriori modifiche ! Quindi tieniti aggiornato.
Eviterò di indicare pedissequamente tutti gli articoli, ma metterò semplicemente i concetti ed eviterò anche di esprimere, se non strettamente necessario, ampie critiche alle novità. Ti dico questo perchè vorrei che tu stesso leggendo questo articolo, abbia le tue considerazioni e senza alcun tipo di influenza da parte mia. Sappi solo che alcune cose sono già state criticate da me in altre sedi , ma ripeto, voglio che sia tu stesso a decidere cosa è buono, cosa è cattivo o cosa è e rimarrà soltanto un sogno, perchè irrealizzabile.
Partiamo del presupposto che il Nuovo CAD 3.0 prende come assoluto riferimento, e non poteva essere diversamente, il Regolmanto EIDAS 910/2014/UE che si applicherà a tutti gli effetti dal 1 Luglio 2016 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel marcato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. Il regolamento ha permesso di adottare a livello europeo un quadro tecnico-giuridico omogeneo e interoperabile nei campi più importanti e distintivi della digitalizzazione a norma: firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici-informatici, i servizi di raccomandata elettronica e i servizi di certificazione per autenticazione web.
Infatti il CAD 3.0 cancella quasi tutti i riferimenti alla definizione proprie di firme elettroniche e documenti informatici, lasciando ad eIDAS le definizioni tecniche ma introducendo il domicilio digitale, che qui riporto in toto :
n-ter) domicilio digitale: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche;
e l’identità digitale :
u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64;
L’influenza del Regolamento eIDAS è evidentemente forte, perchè ad esempio cambia anche la definizione di firma digitale che ora è un particolare tipo di firma qualificata (e non più elettronica avanzata) basata (e non più su un certificato qualificato in quanto è già insito nella definizione) su un sistema di chiavi crittografiche..etc..
L’introduzione dell’identità digitale e del domicilio digitale, è invece quello che ci aspettavamo, visto che se ne parlava da tanto tempo e visto anche che in effetti il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, introduce una gestione dei procedimenti amministrativi completamente digitale e che qui riporto :
1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64.
1-sexies.Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all’articolo 3-bis.
Quindi il domicilio digitale è obbligatorio per tutti i cittadini e sarà obbligatorio per la PA fornire il cittadino che non ne possiede uno e sarà altrettanto obbligatorio per la PA usarlo sempre come mezzo esclusivo di comunicazione.
Chiaro che non è possibile che si usino altri strumenti di domiciliazione digitale che non garantiscano la certezza della comunicazione e quindi quello speciale identificato dal decreto, non dovrebbe mai essere utilizzato, visto che tra le altre cose non risponderebbe in tutto e per tutto al Regolamento eIDAS.
Un’altra introduzione, ma anche questa ovvia, è che il metodo di pagamento con la PA, è quello dell’ormai famoso PagoPA che qui riporto :
- Al fine di dare attuazione al comma 1, l’Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
Un altra novità è che la PEC resta in uso fino a quando sarà partita ufficialmente e su tutto il territorio, il domicilio digitale e quindi l’invenzione italiana della PEC, CEC-PAC sparisce piano piano. Ti ricordo che tempo fa, scrissi un articolo sulla mancata interoperabilità delle varie PEC italiane , che puoi trovare qui.
Sarebbe stato meglio dare più vita e una nuova linfa vitale alla PEC, che comunque dovrà continuare ad essere usata da professionisti ed imprese che dovranno quindi comunicare esclusivamente via PEC o attraverso appunto il nuovo domicilio digitale.
Sulla PEC sai che ho scritto molto e sai che le PEC devono essere conservate secondo la norma per 10 anni. Partiamo da un presupposto fondamentale, la PEC è un documento informatico a tutti gli effetti. Quindi essendo un documento informatico con in più anche una valenza legale e quindi essendo opponibile a terzi, deve essere conservata secondo le regole tecniche del Codice dell’Amministrazione Digitale. Quindi , meglio ribadirlo altre 100 volte, le PEC devono essere conservate secondo il DPCM del 3 Dicembre 2013 e parte dell’obbligo è appunto previsto dall’art. 2220 del c.c. che in materia di conservazione delle scritture contabili e della corrispondenza ti obbliga a conservare per 10 anni.
Perché se ci pensi bene, in fondo la conservazione della PEC garantisce anche prova dell’avvenuta notifica ai sensi della L. 53/94.
Se non ne sei convinto e se ancora non lo hai letto ti lascio ad un articolo che credo possa essere molto utile alla causa. Lo trovi qui.
Nel nuovo CAD è stato dato anche maggior “potere” ad Agid con un ruolo predominante nel definire man mano gli standard e le tecnologie. E devo dire che per quanto mi riguarda, Agid sta facendo un grandissimo lavoro sia in termini divulgativi sia in termini di trasferimento di competenze.
E nel nuovo CAD dovrebbero essere anche le PA a diffondere la cultura digitale mettendo a disposizione servizi di WiFi libero nei luoghi pubblici. Un sogno o una possibile realtà ? Questo lo lascio decidere a te.
Quello che è sicuro e che è stata aggiunta il concetto di formazione in capo ai dirigenti PA che qui riporto :
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma I sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.
Ogni PA individua anche un unico ufficio dirigenziale cui compete la transizione al digitale (e conseguenti processi di riorganizzazione per una amm.ne digitale e aperta), qualità dei servizi, informatica, connettività, telefonia, sicurezza IT
Questo potrebbe farti ricordare tre mie articoli sulla PA Digitale che qui ti riporto e che ti invio a leggere perchè si legano a questi nuovi concetti introdotti dal CAD 3.0 :
Sai che non basta il Manuale del Responsabile del Servizio di Conservazione.
L’errore più grande che una PA commette quando si affida ad un conservatore accreditato.
Il responsabile della conservazione nelle PA: paura o formazione ?
Continuando nelle novità questa è davvero “stranamente” interessante. In pratica si dice che :
fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, soddisfa il requisito della forma scritta, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
Ci hai fatto caso alla grande novità ? E’ stato cancellato questo : avanzata, qualificata o digitale. O meglio è stata data più importanza alle caratteristiche oggettive del documento quali integrità , immodificabilità , qualità , etc e al legame indissolubile tra al firma elettronica e il documento sottoscritto . Quindi stiamo dicendo che QUALUNQUE DOCUMENTO informatico secondo le regole tecniche già approvate , ha efficacia…etc…etc..
Ovvero molto più di quanto dice il regolamento eIDAS. Ti riporto qui quello che abbiamo scritto nell’articolo pubblicato su AgendaDigitale di cui ti parlavo all’inizio e che si lega a quanto detto sopra :
Conseguentemente alla promulgazione del presente Codice, cambierebbe con risultati poco soddisfacenti, il quadro normativo di tutta l’implementazione del sistema di conservazione dei documenti analogici e informatici.
Tant’è vero che risulterebbero modificati tutti quegli articoli su cui si fonda il principio di conservazione ormai consolidati nel tempo, ai sensi del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, con particolare riferimento alle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli artt. 20, co. 3 e 5 bis, 23-ter, co. 4, 43, co. 1 e 3 , 44, 44bis e 71 co.1 del CAD e alle Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli artt. 40 –bis, 41, 47, 57 – bis e 71 del CAD.
E’ risaputo, infatti, che devono essere conservati a norma di legge tutti quei documenti informatici che abbiano carattere informatico e non, esclusi quelli di cui al D.P.C.M. del 22 marzo 2013.
Cosa si potrebbe intendere, oggi, per “documento informatico”? Cosa cambierebbe?
Alla definizione di documento informatico ovvero quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevante, si accosta la definizione di documento informatico come: “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”. Quest’ultima definizione è stata ripresa dal Regolamento EIDAS 910/2014/UE che, indipendentemente dalle modifiche del CAD, si applicherà a tutti gli effetti dal 1 Luglio 2016 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel marcato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. Il regolamento ha permesso di adottare a livello europeo un quadro tecnico-giuridico omogeneo e interoperabile nei campi più importanti e distintivi della digitalizzazione a norma: firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici-informatici, i servizi di raccomandata elettronica e i servizi di certificazione per autenticazione web.
La modalità di intervento, contenuta nella bozza, ha fatto sì di interpretare la locuzione di documento informatico non come la semplice rappresentazione informatica di atti, ma come qualsiasi documento che sia naturalmente in formato elettronico.
Ciò che sorprende è il termine utilizzato dal legislatore, perché fa riferimento a tutti quei tipi di documenti che siano in modo esclusivo in formato elettronico. Dalla lettura della suddetta definizione appare evidente come la stessa risulti incompleta e troppo generica, anche e soprattutto in considerazione della norma contenuta nel D.P.C.M. del 13 novembre del 2014, secondo cui, ai sensi dell’art. 3 il documento informatico è quel tipo di documento che si forma in base a quattro modalità che seguono: – 1) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; – 2) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; – 3) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; – 4) generazione o raggruppamento, anche in via automatica, di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Alla ristrettezza della definizione di documento informatico, si accosta la ulteriore astrusità del principio di conservazione a norma.
Nel caso di specie, infatti, introducendo un nuovo concetto di conservazione di documenti, con l’art. 38 rubricato “Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici”, che ha sostituito l’art. 44 CAD, cambia tutta l’implementazione su cui si basa il sistema di conservazione a norma, con particolare riferimento al D.P.C.M. del 3 dicembre 2013.
Lascio a te le dovute considerazioni su questo argomento che comunque , sebbene offra di impatto un senso di indeterminatezza , in realtà in pratica offre degli spunti positivi , in quanto la valenza e quindi la conservazione del documento informatico è più ampia e più libera rispettando comunque le regole tecniche già conosciute .
Inoltre le modifiche apportate creano confusione in merito sia alla definizione delle firme elettroniche sia alle regole tecniche che le governano.
Inoltre da qualche parte è stato aggiunto che :
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
Quindi stiamo dicendo che vale anche una scansione…certamente in presenza del pubblico ufficiale, ma sempre di scansione stiamo parlando. Ovviamente questo era presente anche nel vecchio CAD , visto che una firma elettronica semplice ha valore probatorio liberamente valutabile in giudizio , ma ora è scritto chiaramente. Decidi tu se questo è un vantaggio o uno svantaggio o è indifferente. L’unica cosa che posso dirti e che a me viene in mente una scansione di un referto davanti ad un pubblico ufficiale che come sai non è il notaio che predomina nei processi aziendali , quindi …..
Poi c’è qualcosa di interessante che qui ti riporto :
Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
Ritorna un concetto un pò vecchio : la forma di un documento rispetto al suo contenuto. Quindi la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico deve riportare perfettamente anche la forma del documento. Io di solito guardo al contenuto piuttosto che alla forma….
Mentre proprio causa influenza di eIDAS abbiamo questa novità che offre maggiore risalto al Contrassegno Elettronico che come sai era già stato perfettamente trattato e direi anche normato dall’allora DigitPA, ovvero con la Circolare n. 62 del 30 aprile 2013.
Ecco il testo :
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità
E’ di particolare interesse questo :
4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
- b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali”.
Quindi si da maggiore risalto alle problematiche di revoca o scadenza del certificato di firma qualificata e si offre una vista internazionale per la fruizione del servizio di firma digitale e di certificati qualificati ad altri Stati, purchè questi rispettino i dettami del Regolamento eIDAS. Devo dire che su questi argomenti ci sono sempre stati diverse interpretazioni ambigue, quindi ben vengano delle direttive su questo.
Viene inoltre dato maggior risalto all’imminente obbligo delle PA circa la produzione di tutti i documenti in formato digitale, compresi alcune tipologie documentali che non erano concepite dal DPR 445/200 e che qui riporto :
Art. 40.
Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni ((…)) formano gli originali dei
propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.
E’ interessante inoltre notare che oltre ai concetti di interoperabilità e di cooperazioni, ampiamente esposti nel CAD 3.0, viene ribadito un concetto che evidenzia un grave problema giuridico. Ecco il testo :
1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all’articolo 71.
Il problema è che in un’eventuale giudizio, la controparte (ad esempio cittadino o impresa) non potrà dare evidenza della propria documentazione conservata, perchè l’atra parte chiamata in causa conserva non soltanto i suoi documenti ma anche quelli della controparte…Basta chiedere all’amico avvocato per capire che c’è un difetto giuridico rilevante.
Poi sempre in ambito PA ci sono due novità importanti :
- Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura :
- a) la sicurezza e l’integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
- b) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
- c) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
- d) l’agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
- e) l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- f) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi;
- g) la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione adottato;
- h) l’accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
dove in pratica scompare l’identificazione certa del soggetto che ha prodotto il documento informatico amministrativo e si fa riferimento alla protocollazione di tutti i documenti in entrata e in uscita senza alcuna distinzione e si slegano un pò i discorsi con quanto scritto nel DPR 445/200.
E l’altra novità :
Il sistema di gestione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.
Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.
Quindi alcuna una volta l’anno ci sarà un versamento annuale dei vari fascicoli e dei documenti di tutti i procedimenti conclusi con riferimento alla distinzione tra archivio corrente, di deposito e storico che è proprio delle PA e del complesso ma importantissimo mondo archivistico che come sai non solo mi appassiona ma che mi vede molto attento nel dirti sempre e ovunque che gli argomenti archivistici sono fondamentali nei processi di conservazione digitale.
Ultimissima nota è ovviamente lo SPID, che in questo decreto è un punto cruciale e che permetterà alla PA di essere veramente digitale o almeno si spera…questo è il testo :
2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e iniquivoca, l’acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.
2-nonles. L’accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
Ultimissima info è che è stato cancellato questo :
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice
restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
Quindi dal 1 Luglio 2016, si cambia tutto!
Inoltre nel testo sono state cancellate i rimandi alla continuità operativa e al riutilizzo del software anche open source in ambito PA. Fai attenzione però che la continuità operativa, anche se non espressamente indicata, è insita nei requisiti di sicurezza esposti dall’ormai noto Dlg.s 196/2003.
Insomma, spero di averti dato una visione generale di alcune delle novità che ritengo più importanti.
Decidi tu se stiamo andando avanti, indietro o stiamo li fermi dove ci troviamo adesso.
Per quanto mi riguarda l’unica cosa che ho da dirti è questa : indipendentemente da quello che puoi pensare, c’è una sola cosa da fare. Rimboccarsi le maniche, come sempre, e lavorare per digitalizzare questo Paese, partendo in primis dalle nostre menti che purtroppo ancora oggi, per certi versi, sono analogiche e poco propense all’innovazione digitale.
Che il Digitale sia Con Te
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