Fatturazione elettronica obbligatoria se si supera i 3000 euro ? No, è telematica.

Una grande confusione in questi giorni è stata lanciata da giornali, telegiornali e riviste specializzate in riferimento alla novità sulla fatturazione superiore ai 3000 euro introdotta dalla manovra finanziaria con DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n.78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica“. La confusione è stata causata dal termine utilizzato dai mass media rispetto la tipologia di fattura trattata dall’articolo 21 del decreto.
Leggiamo l’articolo in questione :
Art. 21 (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate) 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
I mass media hanno parlato e stanno parlando di fatturazione elettronica obbligatoria per tutti per gli importi superiori a 3000 euro. Tale obbligatorietà dovrebbe essere estesa non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche a tutte le imprese, piccole o grandi. Ovviamente non esiste questa obbligatorietà (almeno al momento attuale della manovra, che è in attesa di approvazione), perchè la manovra non parla affatto di fatturazione elettronica, ma di fattura telematica da inviare alle Agenzia delle Entrate. L’errore quindi è quello di confondere la fatturazione elettronica con quella telematica, poichè la fattura telematica (pdf trasmesso) è un documento analogico e dunque non è una fattura elettronica.
A leggere bene l’articolo, infatti, non si parla mai di fattura elettronica, bensì di comunicazione telematica delle fatture. Qualcuno, ha pensato (male) che per comunicare telematicamente una fattura, questa deve essere necessariamente elettronica. Invece non è assolutamente così. Torno a ribadire come il pdf non firmato di una fattura allegato ad una mail o un pdf caricato (upload) su un sistema informativo sempre non firmato, non è una fattura elettronica. Quindi è facile presupporre che l’obbligatorietà dell’articolo 21 del decreto legge, sia intesa come una semplice scansione della fattura analogica o per mezzo dello spool di stampa o data-entry della stessa e successivamente inviata via web, con prevvedimento ed istruzioni che verranno indicati in seguito dalla stessa Agenzia, alle autorità competenti.
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