Fatturazione Elettronica : nuove regole della Commissione UE

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Nuove regole e nuove definizione per la fattura elettronica e la fatturazione elettronica, infatti in data 5 ottobre 2011, la Commissione europea ha pubblicato le note esplicative di cui alla direttiva n. 2010/45/UE. Tali note forniscono indicazioni e linee guida in merito alla legislazione comunitaria in materia di IVA , che gli Stati membri dovranno recepire in modo da renderle effettive a partire dal 1° gennaio 2013.

Vediamo nel dettaglio cosa si dice della fattura elettronica. Prima di tutto cambia la definizione della fattura elettronica che diviene : ” una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico” (sostanzialmente viene sancito il principio di parità con la fattura cartacea). Inoltre viene anche specificato che : “ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura”.

Cosa si evince dunque da queste nuove definizioni ? Da notare immediatamente che si vuole, da parte della Commissione UE, differenziare nettamente il concetto di fattura elettronica da quella di fattura digitale/telematica. Dunque una fattura telematica che viene inviata ad esempio via mail in formato PDF/A o resa on-line su un portale web, non è assolutamente da considerarsi una fattura elettronica. Contrariamente una fattura che viene emessa e trasmessa elettronicamente e quindi che viene considerata fattura elettronica, è tale solo e soltanto se :

  • L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere assicurate dalle due seguenti tecnologie : a) firma elettronica avanzata, b) trasmissione elettronica dei dati (ovviamente anche EDI).
  • firma digitale e riferimento temporale(in Italia) , ma anche
  • qualunque altra forma tecnologica che garantisca autenticità ed integrità!??!?!.
Dunque non piccole modifiche. E vediamone il perchè. Si ripropone la firma elettronica avanzata, che badate bene non è assolutamente la firma digitale, ma che ha valenza 2702 (efficacia della scrittura privata) del c.c. secondo il 235/2010. Ho parlato molto dei vantaggi e dei svantaggi della firma elettronica avanzata sia sul Blog sia nei convegni e dunque quello che posso dire è che certamente tale tecnologia facilita l’usabilità delle fattura elettroniche in numerosi scenari, ma è anche soggetta a maggiori controlli di sicurezza visto che non si basa su un certificato qualificato, cosa che la firma digitale ovviamente soddisfa. Certamente tutto dipenda da quelle due paroline magiche : autenticità ed integrità dell’origine. Come dimostrare tali qualità con un documento informatico  ? Grazie ovviamente alle firma elettroniche, quella avanzata e quella digitale certamente. Ma anche altro ? Beh assolutamente si, almeno secondo la Commissione Europea. Difatti abbiamo detto prima che anche qualsiasi altra tecnologia che soddisfi le solite paroline magiche, può essere utilizzata per creare una fattura elettronica.
E’ troppo ? Probabilmente si. Capisco che si voglia facilitare l’uso della fattura elettronica, per tutti i vantaggi che essa comporta, ma dobbiamo almeno avere un minimo di certezza di prova, sia di sottoscrizione sia di sicurezza.
Altrimenti accadrà che quando si dovrò dimostrare davanti ad un giudice la propria buona fede, si avranno meno certezze tecniche per garantire che una fattura elettronica sia effettivamente riconducibile ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.
Bisogna certamente capire come sono fatte queste tecnologie e quali potrebbero essere, ma su questo c’è sicuramente del tempo : fino a Gennaio 2013.
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