Documento Informatico e Forma Scritta : il valore probatorio di un cilc sul web

pacchetto di versamento

documento informatico firmato digitalmenteLa sentenza del 21 Maggio 2015 della Corte di Giustizia, ha fatto maggiore luce sulle procedure contrattualistiche online e sul valore della forma scritta del documento informatico rispetto al nostro caro Codice dell’Amministrazione Digitale. In questo articolo, scritto con la nostra new entry Avv. Rossella Ragosta, legal junior consultant Seen Solution Srl, analizziamo la sentenza per capire il valore di un clic nelle procedure online, dove le due parti si “incontrano” virtualmente e dove spesso si acquistano servizi anche professionali di una certa rilevanza.

Il diffondersi delle tecnologie informatiche e la rapida diffusione di strumenti tecnologici, a differenza del passato, oggi consente una rapida e sicura operazione di “dematerializzazione” dei documenti ed ossia una progressiva sostituzione degli originali cartacei (c.d. formato “analogico”) con una corrispondente versione elettronica (c.d. formato digitale).

E’ bene però chiarire quale sia il valore legale di tali documenti e soprattutto quali caratteristiche devono avere quelli digitali affinché siano perfettamente equiparati alla loro corrispondente versione analogica.

Con sentenza del 21.05.2015, la Corte di Giustizia, nel procedimento promosso da “J” contro “C”,  ha analizzato la definizione di documento informatico e la forma scritta applicabile a tale documento, considerando, altresì, quale regola di competenza territoriale avrebbe dovuto adottare “J”, chiamando in causa “C”.

In breve questi i fatti.

E’ risaputo ormai che il documento informatico è la rappresentazione informatica di dati, atti e fatti giuridicamente rilevanti.

Solo con l’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale, vale a dire il 1 gennaio dell’anno 2006, è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la definizione di documento informatico e delle firme elettroniche.

Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge (art. 20 CAD)

“I documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”. (art. 45 CAD)

Sul punto si evidenzia , che il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito  dal mittente se inviato al proprio gestore , e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore, intesa come elezione di domicilio di quest’ultimo.

Il documento informatico ha valore giuridico in senso stretto ( anche detto  formale) e valore probatorio, disciplinate dall’art. 20 del CAD,  intesa come regola speciale che modifica l’art. 2712 c.c.

Ha valore giuridico in senso stretto , come la capacità del documento informatico di costituire “forma scritta”; efficacia probatoria, come la valenza del documento informatico in riferimento alla sua capacità di costituire prova nel processo.

Sia in dottrina che in giurisprudenza si è soliti distinguere il documento informatico non sottoscritto dal documento informatico sottoscritto con firma elettronica c.d. semplice (es. mail) e dal documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Il  documento informatico non sottoscritto e per il documento informatico sottoscritto con firma elettronica c.d. semplice, hanno idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta.

Ed infatti sono validi e rilevanti agli effetti di legge (Art. 20CAD, co.1 ) .

La loro idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità , sicurezza, integrità e immodificabilità (Art. 20 CAD, co. 2).

Sul piano probatorio sono liberamente valutabile in giudizio tenuto conto degli aspetti di cui sopra e forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ( Art. 2712 c.c. ).

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD, soddisfa il requisito legale della forma scritta, anche nel caso degli atti di cui all’art. 1350 numero 13 c.c., quali i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o contratti che costituiscono o modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta ecc.

Ha efficacia prevista dall’art. 2702 c.c., ovvero forma piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta ai sensi dell’art. 215 c.p.c.

In riferimento alla sentenza del 21.05.2015 la Corte ha disposto quanto segue: “La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»)… L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.”

Secondo quanto disposto dal Regolamento n. 44/2001 CE, in materia di foro competente, qualora si volesse convenire in giudizio una parte, tale giudizio deve essere incardinato innanzi al giudice del luogo dove quest’ultimo ha il proprio domicilio.

“Le persone domiciliate nel territorio di uno stato membro sono convenute, indipendentemente dalla loro nazionalità, davanti al giudice di tale stato.

Se le stesse non sono in possesso della cittadinanza dello stato membro nel quale sono domiciliate, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini; ciò significa che la cittadinanza è un criterio del tutto irrilevante per la determinazione del foro generale.

Se invece il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno stato membro, la competenza è disciplinata, in ogni stato membro, dalla legge di tale stato salvo quanto disposto dagli articoli 22-23 (fori inderogabili o designati dalle parti).

Inoltre per evitare discriminazioni a livello comunitario, chiunque sia domiciliato nel territorio di uno stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità e al pari dei cittadini di tale stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello stesso (ad esempio un italiano domiciliato in Francia può agire in giudizio davanti ai giudici francesi nei confronti di un americano domiciliato negli Stati Uniti).

Determinazione del domicilio:

– persone fisiche o enti senza personalità giuridica: l’articolo 59 del Regolamento si basa sul diritto degli stati membri. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello stato membro in cui è instaurato il procedimento, il giudice applica la legge nazionale. Qualora non sia domiciliata in tale stato, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro stato membro, applica la legge di quest’ultimo.

– Persone giuridiche: l’articolo 60 del Regolamento provvede in via autonoma. Una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sede statutaria, b) la sua amministrazione centrale, c) il suo centro d’attività principale.

Infine nel caso in cui per una singola controversia si configurino più fori generali, sarà l’attore a scegliere in quale foro agire.”

Alla luce delle considerazione fin qui riportate la Corte di Giustizia con sentenza 21.05.2015 ha condiviso la tesi ormai prevalente  secondo la quale <<il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta a pena di nullità ed ha altresì evidenziato correttamente che per una clausola contrattuale che la legge richieda sia conclusa per iscritto, l’accettazione mediante “clic”, poiché permette una registrazione durevole della clausola, deve essere considerata comprendere la forma scritta>>.

Ora manca il passaggio ufficiale anche in Italia ma per ora quello che possiamo dire è ….. avanti con i Clic! e ricordatevi che anche un Web Form e un Modulo via Web sono documenti informatici e che a questi deve essere applicata non la conservazione sostitutiva, ma la conservazione digitale!

EnglishItalian