Decreto sviluppo 2.0 : un passo in avanti verso il digitale e il business.

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Con 261 voti favorevoli, 55 contrari e 131 astenuti la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto Crescita bis (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”). Questo decreto mette in pratica quanto richiesto dall’Agenda Digitale Italiana, per cercare di rendere il paese un po più moderno di quanto lo sia oggi, soprattutto in ambito PA locale e centrale. Vediamo cosa c’è di buono in questo decreto cercando di analizzare almeno i punti salienti riferiti al mondo della conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica e gestione elettronica documentale. 

Basi di dati : si prevede in ambito PA che le singole pubbliche amministrazioni, seguendo le regole tecniche già previste dal decreto legislativo 82/2005 che tra le altre cose viene modificato in diversi punti, utilizzeranno basi di dati esclusivamente in forma  elettronica per la creazione e gestione di identità digitali e la diffusione di un documento digitale unico che comprenda sia la
carta d’identità, sia la tessera sanitaria. Basi di dati comuni anche per la costituzione del domicilio digitale per il cittadino e per le imprese, l’istituzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e dell’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC). Dunque il cittadino avrà la facoltà di comunicare il proprio domicilio digitale..Alt…ma non lo abbiamo già visto con la CEC-PAC? Vediamo e speriamo se questa volta oltre a scriverlo su un decreto sia possibile applicarlo anche nella pratica grazie all’introduzione di piattaforme tecnologiche non solo interoperabili ma anche funzionanti a livello almeno nazionale.

Archivi Elettronici : si parla finalmente sempre per la PA locale e centrale, di archivi elettronici e della loro formazione documentale. Si sancisce infatti che le pubbliche amministrazioni possono creare e gestire documenti informatici (quelli intesi dal codice dell’ Amministrazione Digitale modificato dal 235/2010) per mezzo di formati idonei alla successiva conservazione e
con l’uso della firma digitale, qualificata ed elettronica avanzata( e oggi si parla molto di firma grafometrica – biometrica prima applicazione della FEA ) . Diventa dunque essenziale prevedere la conservazione sostitutiva per tutti questi documenti elettronici, ma non solamente perché si dovrà farlo per mezzo di standard interoperabili e riconosciuti e soprattutto attraverso sistemi
esclusivamente open e in ottica cloud, ma sopratttuto perchè si dovrà prevedere una conservazione infinita proprio per garantire il patrimonio storico che i documenti della PA rappresentano.

Contrassegno Elettronico : proprio in virtù di quanto detto prima, si prevede anche l’utilizzo del contrassegno elettronico per fornire al cittadino un copia analogica del documento digitale sottoscritto dalla PA. Tale decreto, pur confermando la possibilità di consegnare al cittadino un documento sottoscritto con la classica e “vecchia?” sottoscrizione analogica (firma autografa ) , grazie proprio alla disponibilità del contrassegno, di cui in verità il Digitpa aveva da tempo dato delle ottime indicazioni tecniche e normative, si potranno garantire validità legale e opponibilità a terzi a documenti che provengono da fonti esclusivamente digitali.

PEC : Il decreto modifica anche il CAD con l’introduzione dell’ indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) dove sarà obbligatoriamente indicato il rispettivo indirizzo PEC, che verrò utilizzato per la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché per lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti . Si dovrà fare attenzione nel garantire una certa interoperabilità tra i vari sistemi PEC, altrimenti si potrebbero creare assurde incompatibilità nell’invio delle PEC, come scritto in questo precedente articolo. Ma non solo, perché si dovrà anche garantire la conservazione delle PEC. Non dimentichiamoci infatti che la PEC è un documento informatico e in quanto tale deve essere conservato in maniera digitale, applicando le stesse regole previste per la conservazione sostitutiva. Sul perché conservare la PEC me lo dice non solo il codice civile che obbliga l’imprenditore a conservare qualsiasi corrispondenza inviata e ricevuta, ma anche la natura tecnica del documento PEC, che di fatto si crea e vive esclusivamente in ambito elettronico. Si potranno ad esempio prevedere procedure automatiche per conservare la PEC, semplificando il processo di conservazione  proprio perchè la PEC é già in possesso di una sottoscrizione elettronica.

Open Data : nel decreto si parla moltissimo di Open Data e per chi non ricordi cosa siano, ecco la definizione da Wikipedia : “I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data anche nel contesto italiano, sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte o al rilascio delle modifiche allo stesso modo. L’open data si richiama alla più ampia disciplina dell’open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; e ha alla base un’etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo “open”, come l’open source, l’open access e l’open content.” Sono moltissime le città italiane che hanno già realizzato sistemi Open Data accessibili a tutti via Web, sulla loro importanza infatti non si discute, ma quello che servirebbe è ancora una volta uno standard unico per tutti gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni che intendono utilizzare gli Open Data. Questa indicazione sarebbe dovuta arrivare dal Decreto, ma manca completamente una linea guida, anche se la nuova Agenzia Digitale pe l’Italia potrebbe in un secondo momento definire standard e piattaforme.

Open Source e Cloud : anche in questo caso viene modificato il CAD indicando che le PA dovranno acquisire software e piattaforme Open Source, sia per garantire l’interoperabilità sia per ridurre le spese di licenze software. Ma non solo Open Source, anche Cloud. E sul Cloud sappiamo bene quanto sia essenziale e innovativo, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni, visto che il mondo aziendale sta piano piano implementando soluzioni sulla nuvola. A tal proposito vi invito a leggere un mio vecchio post sul legame tra la conservazione sostitutiva e il cloud.

Scuola Digitale : il mondo universitario e quello scolastico potranno dunque implementare soluzioni digitali per la fruizione e la condivisione di contenuti didattici per mezzo di dispositivi elettronici. Anche su questo si è creato un dibattito molto accesso su chi non vede di buon occhio l’introduzione di queste tecnologie e chi invece non vedeva l’ora. Io personalmente ritengo che una non esclude l’altra, anzi è assolutamente consigliabile oltre che possibile, abbinare il modus operandi classico di fare scuola, unito alla presenza di contenuti e dispositivi digitali, che a parere di chi scrive possono solo aumentare la conoscenza e l’apprendimento scolastico.
FSE e Cartella Clinica Elettronica : il decreto non fa altro in questo caso che ribadire l’introduzione del Fascicolo Sanitario  Elettronico e della Cartella Clinica Elettronica, indicando che sarà il singolo cittadino-paziente che deciderà tramite consenso informativo quali dati potranno essere gestiti e conservati nel FSE. Ovviamente anche in questo caso si dovranno utilizzare opportune metodologie e adeguati processi di conservazione digitale della documentazione sanitaria e clinica. Su questo alcune
Regioni hanno già emanato regole tecniche e indicazioni precise sulla conservazione della cartella clinica digitale, come ad esempio la Regione Lombardia, ma senza dover aspettare le altre Regioni, si può (anni si deve) già da subito pensare ad una gestione completamente informatica della cartella clinica. Su questo argomento molto importante a breve scriverò un articolo dedicato.
Appalti Pubblici Digitali : interessante novità per i contratti negli appalti pubblici, in quando il decreto preve inoltre che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. Di fatto l’atto pubblico notarile informatico era stato inserito nella legislazione italiana già da tempo, ma vedere una sua applicazione pratica ovviamente è tutt’altra cosa.
Ci sono ovviamente tante altre novità da segnalare all’ interno del decreto, come ad esempio i pagamenti elettronici verso la PA, o la Carta dei Diritti per garantire a tutti i cittadini un accesso al Web, o ancora le novità digitali e l’uso della PEC nelle attività di controllo e notifiche della Corte dei Conti, etc, ma quello che risulterà fondamentale per realizzare nella pratica tutti questi bei
propositi dell’ Agenda Digitale, sarà appunto garantire la conservazione, l’integrità, l’autenticità e l’immodificabilità dei documenti informatici gestiti. E non solo ovviamente per i documenti, ma anche per le singole informazioni (record) digitali che dovranno essere archiviate e conservate. E su questo DigitPA (o Agenda Digitale per l’Italia come si chiama adesso) non potrà ritardare di molto le pubblicazioni delle nuove regole tecniche in materia di conservazione sostitutiva oggi in bozza. Perchè alla fine non si deve assolutamente dimenticare che dobbiamo rendere il mondo digitale  sicuro e certo come quello “passato e vecchio” della carta, anzi con alcuni evidenti vantaggi in più. Quindi il mercato ha tanto da lavorare e da proporre sia al mondo delle imprese sia a quello della PA.

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