Cosa cambierà per la fatturazione elettronica nel 2013 ?

Forse non tutti sanno che esiste una delibera 2010/45/CE della Comunità Europea che cambierà un bel pò di cose per la fatturazione elettronica. E questi cambiamenti avverranno dal 1 Gennaio 2013. Andiamo a vedere di cosa si tratta e cosa c’è di nuovo, riportando alcuni punti della direttiva :
(8) Dato che il ricorso alla fatturazione elettronica può aiu
tare le imprese a ridurre i costi e ad essere più compe
titive, gli attuali obblighi IVA relativi alla fatturazione
elettronica dovrebbero essere rivisti per eliminare gli
oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a
tale tipo di fatturazione. Le fatture cartacee e quelle elet
troniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e gli
oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee non
dovrebbero aumentare.(9) La parità di trattamento dovrebbe applicarsi anche con
riguardo alle competenze delle autorità fiscali. Le loro
competenze di controllo e i diritti e gli obblighi dei
soggetti passivi dovrebbero applicarsi in condizioni di
parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo
scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche.
Finalmente si decide che un documento analogico contabile e un documento informatico contabile, devono avere lo stesso “trattamento” sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista giuridico. Questa affermazione, che a molti può sembrare una banalità, difatti implica che gli stati membri europei, devono garantire tramite opportune leggi e tecnologie, che la fattura elettronica, sia non solo facile da implementare, ma che abbia gli “stessi diritti” di una fattura cartacea. In Italia, questo è già stato fatto! E inoltre siamo a brevissimo in attesa dell’ufficialità delle nuove regole tecniche, che vanno proprio in questa direzione.
(11) L’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche possono
essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie
esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati (EDI) e
le firme elettroniche avanzate. Tuttavia, poiché esistono
altre tecnologie, i soggetti passivi non dovrebbero essere
obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fat
turazione elettronica.
Abbiamo sempre parlato in questo Blog di autenticità, integrità e leggibilità di un documento informatico e abbiamo anche visto con quante e quali tecnologie potrei garantire tali requisiti. La cosa importante, in questo caso, è che la direttiva europea non impone l’uso di una particolare tecnologia, ma semplicemente suggerisce ogni possibile mezzo tecnologico e/o processo che attraverso l’interoperabilità ed evitando l’obsolescenza tecnologica, mi garantisca che quella fattura sia appunto integra, autentica e leggibile nel tempo. Ma la direttiva va anche oltre e specifica :
Articolo 233
1. L’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la
leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica,
sono assicurate dal momento dell’emissione fino al termine
del periodo di archiviazione della fattura.
Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare
l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggi
bilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso con
trolli di gestione che creino una pista di controllo affidabile
tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di
servizi.
“Autenticità dell’origine” implica la comprovazione del
l’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della
fattura.
“Integrità del contenuto” implica che il contenuto richiesto
in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel
paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicu
rano l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto di
una fattura elettronica:
a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 2,
punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento eu
ropeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad
un quadro comunitario per le firme elettroniche (*), ba
sata su un certificato qualificato e creata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi
dell’articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;
b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita
all’articolo 2 dell’allegato 1 della raccomandazione
1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994,
relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettro
nica di dati (**), qualora l’accordo per questa trasmis
sione preveda l’uso di procedure che garantiscano l’au
tenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
In questo caso la direttiva elenca anche alcune tecnologie che permettono di garantire “l’esistenza” di una fattura elettronica. Qualcuno, inoltre, avrà anche notato questo : si parla di dispositivo sicuro di firma. Vi ricorda qualcosa ? Nella modifica al D.lgs 82/2005, per un errore evidente (credo di copia e incolla), è scomparso il dispositivo sicuro di firma. Ma su questo abbiamo già detto molto ed è chiaro che la correzione è insita nella penultima bozza del provvedimento, (come è noto, il Decreto 235/2010 ha subito una ventina di rielaborazioni diverse prima di arrivare al testo definitivo) dove la firma digitale figurava come un caso particolare di firma qualificata. E quindi il requisito del dispositivo sicuro per la firma digitale risulta implicitamente in quanto è richiesto nella firma qualificata. Un’altra considerazione molto importante è che la direttiva specifica che il sistema di archiviazione-conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, deve comunque e ovviamente garantire nel tempo la leggibilità, l’integrità e l’autenticità delle fatture elettroniche. E deve farlo già nel momento dell’origine della fattura (emissione) .E c’è di più , poichè la direttiva obbliga i soggetti che archiviano elettronicamente la proprie fatture, a rendere disponibile un’applicazione di rete, che permetta di visionare e scaricare i documenti fiscali e contabili come evidenziato dalla seguente :
«Articolo 249
A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi,
tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso
in linea ai dati, le fatture da esso emesse o ricevute, le
autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito
e, nel caso in cui l’IVA sia dovuta in un altro Stato mem
bro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il
diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di sca
ricarle e di utilizzarle.»;
Insomma tutte queste belle novità, devono e dovranno essere recepite entro il 31 Dicembre del 2012, perchè l’attuazione di dette regole, partirà ufficialmente per tutti gli stati membri europei dal 1 Gennaio 2013.
Quindi se sei un lettore attento, capirai che : se non ti muovi adesso per la fatturazione elettronica, quando ti muovi ?
Alla prossima.